Decreto 21 Ottobre 2003 (DM 21-10-2003)

Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».(GU n. 252 del 29-10-2003)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 72 dell’8 maggio 2003, recante «Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica»;
Visto l’art. 2, comma 3, della medesima ordinanza, che dispone
l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione
civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso;

Nuova normativa antisismica – Ordinanza 3274 del 20/3/2003 – (Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 105)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in
particolare, l’art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni
mantenute allo Stato in materia di criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le
costruzioni nelle medesime zone, nonche’ l’art. 94, comma 2, lettera
u), recante l’attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di
individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone;
Considerata la necessita’, nelle more dell’espletamento degli
adempimenti previsti dall’art. 93 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla
classificazione sismica, nonche’ di predisporre norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in
vista del soddisfacimento delle predette necessita’, e’ stato
costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli
elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto
normativo provvisorio per la classificazione, sismica del territorio
nazionale e per la progettazione antisismica;
Visti gli esiti delle attivita’ svolte dal predetto gruppo di
lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze
riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base
per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini
dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;
Preso atto delle risultanze delle attivita’ svolte dalla
Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del
30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attivita’ emerga una
prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e
portare a completamento con il concorso ditutte le componenti
istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva
disciplina organica della materia;
Acquisita l’intesa del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Acquisito l’avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si
e’ espresso in conformita’;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

NTC2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO e con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante “Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;