Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».(GU n. 252 del 29-10-2003)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civileVista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 72 dell’8 maggio 2003, recante «Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica»;
Visto l’art. 2, comma 3, della medesima ordinanza, che dispone
l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione
civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso;